L'assicurazione mutui può essere sia di tipo facoltativo che obbligatorio, ma l'obiettivo è il medesimo, ovvero pagare un indennizzo nel caso in cui: l'immobile assicurato subisca un determinato tipo di danno, dovuto ad eventi o fatti coperti dalla garanzia; oppure rimborsare il mutuo nel caso in cui ad essere assicurato è il mutuatario, pagando il debito residuo.
Tuttavia il fatto che si tratti di una copertura assicurativa facoltativa o obbligatoria, produce delle grandi differenze per la definizione del beneficiario di tale risarcimento: nel caso in cui l'assicurazione sia a tutela dei danni all'immobile, ed è stata obbligatoriamente stipulata, come condizione fondamentale per l'erogazione del mutuo, sarà la banca la beneficiaria.
Nel caso in cui la stessa polizza sulla casa è stata stipulata facoltativamente il beneficiario è l'assicurato.
Lo stesso requisito di obbligatorietà o libera scelta vale anche per le polizze sulla vita del mutuatario.
Anche in questo caso nel caso di obbligatorietà il capitale verrà versato dell'assicurazione per estinguere il debito residuo, nel caso in cui invece sia facoltativa sarà compito degli eredi provvedere al pagamento, a meno che non sia stata introdotto un vincolo nel contratto stesso.
Le polizze facoltative, quando vengono agganciate ad un mutuo possono essere stipulate a capitale decrescente e generalmente costituisce la soluzione migliore, poiché l'importo del premio che deve essere versato annualmente sarà ogni anno più basso.
Un'importante novità introdotta recentemente è quella che ha sancito il conflitto di interessi per le banche che fino a non molto fa concentravano in esse sia la funzione di finanziatore che di assicuratore.
Con le nuove disposizioni, la banca può comunque imporre la stipula di un'assicurazione come condizione per concedere il mutuo, ma al mutuatario rimane la scelta di scegliere la soluzione migliore per sé e quella più economica, nominando semplicemente la banca come beneficiaria.
Lo stesso discorso vale per le assicurazioni sulla vita, anche quelle fidejussorie, che sono quelle che vengono fatte stipulare obbligatoriamente quando la percentuale del mutuo richiesto supera determinate percentuali (di norma per la parte eccedente l'80%).
Un'altra novità importante, introdotta però già da diversi mesi, è quella che ha sancito il diritto del mutuatario, in caso di estinzione anticipata di un mutuo, di ottenere il rimborso per la parte di assicurazione pagata ma di cui non ha potuto usufruire.
Questo problema si poneva soprattutto per la forma più diffusa di questa tipologia di assicurazioni, quelle che prevedevano il pagamento una tantum (l'importo dell'assicurazione veniva dedotto dall'ammontare del mutuo che veniva erogato, e il pagamento avveniva solo in quell'occasione), normalmente definito sulla base di una percentuale fissa applicata sul capitale richiesto.
L'altra forma di assicurazione prevede invece il pagamento periodico, che può essere sia su base mensile che su quella annuale, tuttavia bisogna calcolare attentamente il loro impatto, perché tendono ad essere generalmente più costose.
Specialmente oggi in cui ai mutuatari viene offerta la possibilità di stipulare con chiunque l'assicurazione sulla casa o sulla vita legate all'erogazione dei mutui, bisogna porre molta attenzione alle clausole di esclusione, scegliendo quelle coperture che più si avvicinano alle specifiche esigenze dettate anche dal luogo in cui si vive (grandi nevicate, rischio di frane o slavine, ecc...).
