Estinzione anticipata
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La normativa stabilisce che è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, restituendo l’importo convenuto con alcune maggiorazioni. La banca o finanziaria richiederà il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto nel contratto (cosa che normalmente accade), di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo. |
| Qualora il contratto non specifichi quale è l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’adempimento anticipato, (calcolata mediante una formula standard definita dal Ministro del Tesoro con un decreto). Il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo è invece quello in vigore al momento dell’adempimento anticipato. | |
